CIRCOLARE N.15/17
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CIRCOLARE N.15/17 - MOCA
Con l’art. 6 del D. Lgs. N. 29 del 10 Febbraio 2017 è stata introdotta la disciplina sanzionatoria per le violazioni commesse in riferimento alla normativa comunitaria 1935/2004 che regolamenta i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA ).
In particolare è stato introdotto l’obbligo per gli operatori economici coinvolti del settore dei MOCA, di comunicare all’autorità sanitaria competente per il proprio territorio “gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al reg. CE 2023/2006” vale a dire ogni soggetto pubblico o privato che svolga attività connesse con qualunque fase di lavorazione, trasformazione e distribuzione di MOCA. Sono esclusi dal presente obbligo di comunicazione tutti gli stabilimenti in cui si svolge l’attività di distribuzione di MOCA direttamente al consumatore finale. Tale obbligo permetterà di creare un’anagrafica nel settore MOCA al fine di consentire ai Servizi Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) di svolgere le attività di controllo ufficiale ai sensi del Reg. CE n. 882/2004.
Gli stabilimenti esistenti alla data del 2 Aprile 2017 devono presentare comunicazione (secondo apposita modulistica) entro il prossimo 30 Luglio 2017 ed inoltrarla al SUAP competente per territorio considerando la sede operativa dove viene svolta l'attività, che a sua volta provvederà ad inviare la comunicazione all’Autorità Sanitaria Competente.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio Agroalimentare, tel. 0434/247632, mail agroalimentare@applika.net
Cordiali saluti