CIRCOLARE INFORMATIVA N° 03/2018
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CIRCOLARE INFORMATIVA N° 03/2017
Il 19 dicembre 2017 è entrato in vigore il D.Lgs 183/2017, che modifica i Titoli I, II e III della Parte Quinta del D.Lgs 152/2006, conosciuto anche come Testo Unico Ambientale.
Contenuti del decreto:
Il testo contiene l'aggiornamento della disciplina generale relativa agli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale mediante la modifica e l'integrazione delle disposizioni della parte quinta del D.Lgs. n.152/2006 (di seguito Codice Ambiente) per quanto riguarda l'installazione e l'esercizio, le procedure autorizzative, la determinazione dei valori limite di emissione, i controlli e le azioni conseguenti ai controlli.
Il provvedimento riguarda in particolare l’introduzione dell’obbligo di autorizzazione per gli impianti medi di combustione con potenza pari o superiore a 1000 kW (1 MW), indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato.
Il decreto interessa anche gli impianti di combustione di potenza termica inferiore a 1 MW alimentati a biomasse o biogas, installati prima del 19 dicembre 2017.
A tal fine è stata introdotta al Titolo I la definizione di medio impianto di combustione: “impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 Mw e inferiore a 50 Mw, inclusi i motori e le turbine a gas alimentati con i combustibili previsti all’allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all’allegato II alla Parte Quinta”
Il suddetto decreto detta norme unificate per il controllo delle emissioni di particolari tipi di inquinanti (biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri), attraverso l'aggiornamento dei valori limite di emissione.
Si porta poi a compimento la razionalizzazione delle procedure autorizzative, si riconosce agli impianti di combustione medi esistenti un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi sul piano tecnico alle nuove prescrizioni e si aggiorna il sistema delle sanzioni penali e amministrative.
Termini di adeguamento
Per adeguarsi alla nuova normativa i gestori hanno comunque tempo fino a:
- 01 gennaio 2023 per gli impianti di combustione con potenza termica nominale superiore a 5 Mw;
- 01 gennaio 2028 per gli impianti con potenza superiore a 1 Mw e pari o inferiore a 5 Mw.
A tali impianti viene è dedicato l’art. 273-bis e ad essi viene esteso quanto previsto in materia di raccolta e trasmissione dei dati sulle emissioni.
Al Titolo III si segnala la modifica della parte relativa alle prescrizioni per il rendimento di combustione.
Emissioni odorigene
Viene inoltre aggiunto uno specifico articolo dedicato alle emissioni odorigene, conferendo all’atto autorizzativo il potere di definire misure di prevenzione e di limitazione (compresi limiti più restrittivi).
Le modifiche agli articoli del Codice Ambiente
Il decreto consta di 6 articoli: gli articoli 1,2 e 3 modificano la Parte Quinta del Codice Ambiente (NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA) rispettivamente nel
Titolo I - PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI E ATTIVITÀ (art. 267-281)
Titolo II: IMPIANTI TERMICI CIVILI (artt. 282-290)
Titolo III - COMBUSTIBILI (artt. 291-298)
Le modifiche agli allegati al Codice Ambiente
L'articolo 4 apporta modifica agli allegati alla Parte Quinta del Codice, in particolare all'
ALLEGATO IV Impianti e attività in deroga
ALLEGATO V Polveri e sostanze organiche liquide
ALLEGATO VI Criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione
ALLEGATO IX Impianti termici civili
Entrata in vigore
Si specifica all'art. 5 del Decreto che, se al momento dell'entrata in vigore del decreto uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali risultino soggetti al divieto previsto all'articolo 272 (Impianti e attività in deroga), comma 4, del Codice Ambiente, il gestore dovrà presentare all'autorità competente, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.183/2017 (ovvero il 19 dicembre 2017), una domanda di Autorizzazione: in sua mancanza, lo stabilimento si considererà in esercizio senza autorizzazione.
Riferimenti normativi:
DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 183
Per informazioni rivolgersi all’ufficio Ambiente, tel. 0434/247632, mail alessia.nosella@applika.net
Cordiali saluti,
AP-EC Srl