Circolare informativa n.28/22
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OGGETTO: Il codice della crisi d’impresa – adeguato assetto organizzativo e conformità con il Modello Organizzativo 231
Il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (Decreto Legislativo n. 14/2019 in attuazione della Direttiva UE n. 2019/1023/UE c.d. Direttiva Insolvency) entrerà in vigore nella data del 15 luglio 2022. Tuttavia, ci sono delle disposizioni del codice che sono attualmente già in vigore a tutti gli effetti e, dunque, vincolanti. Tra queste troviamo l’articolo 2086 del codice civile intitolato “Gestione dell'impresa” che al nuovo comma 2 recita: “L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.”
In sostanza, si introduce un vero e proprio obbligo, per tutte le aziende, comprese le società “sane” (in contrapposizione alle aziende “in crisi”), di adottare degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati, ciò traducendosi nella necessità di dotarsi di strumenti organizzativi quali organigrammi, mansionari, processi di gestione amministrativa e contabile, senza tralasciare il monitoraggio degli indici (indicatori di allarme).
Conseguenze della mancata adozione di un assetto organizzativo
L’imprenditore ha il dovere e la responsabilità di dotare la propria azienda di un’organizzazione efficiente che gli permetta di rilevare in modo tempestivo i problemi e le crisi d’impresa per poi poter adottare, al bisogno, uno degli strumenti risolutivi previsti per legge.
Se l’imprenditore non agisce in questo modo, verrà considerato responsabile dei debiti e dell’eventuale fallimento della sua azienda. Di conseguenza, dovrà provvedere utilizzando il proprio patrimonio personale.
Codice della crisi d’impresa e concordanze con il D.lgs. 231/2001 sulla Responsabilità amministrativa degli Enti
Negli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili sono certamente inclusi i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo così come istituiti dal D.lgs. 231/2001. Il MOGC 231 è uno strumento concepito per far fronte alle carenze organizzative degli enti privati e pubblici, evitando che le stesse carenze portino alla commissione di uno dei reati presupposto da parte di soggetti intranei alla società, nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Il MOGC è costituito da diverse parti speciali (Sicurezza, Ambiente, Reati informatici, ma soprattutto, per quanto qui ci interessa, Reati societari e tributari, ad esempio) e ciascuna di esse fornisce un metodo e procedurizza l’ambito di riferimento, essendo altresì soggette ad un controllo periodico sulla loro applicazione e rispetto da parte dei destinatari del Modello.
Questa lettura è ulteriormente rafforzata dalle recenti intenzioni del legislatore e dagli ultimi sviluppi normativi dai quali risulta chiara la progressiva estensione dell’ambito applicativo dei MOGC 231.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione 231 Dott.ssa Ghet Gabriela, cell. 328 711 6374, mail gestione231@applika.net
Ricordiamo che tutte le circolari informative sono consultabili nella sezione news del ns. sito www.applika.net
Cordiali saluti,
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