Circolare informativa n.29/22
OGGETTO: Assenza dell’accordo Stato Regioni sulla formazione – si applicano gli accordi attualmente in vigore
La “mini-riforma” del Testo Unico Sicurezza (Legge 215/21 in conversione Decreto Legge 146/21) prescrive che, sul punto formazione, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dovrà, entro il 30 giugno 2022, rivisitare gli accordi vigenti in materia di formazione per la sicurezza sul lavoro.
Tuttavia, entro il 30 giugno non sarà vagliato alcun nuovo accordo Stato Regioni. Pertanto le novità attese sulla formazione del datore di lavoro, dei dirigenti e preposti, nonché sulle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi, arriveranno con ritardo nei prossimi mesi.
Di conseguenza, finché i suddetti punti non verranno definiti nel dettaglio da parte della Conferenza permanente Stato Regioni, i nuovi obblighi rimangono temporaneamente “sospesi” e quindi non vincolanti.
In altre parole, la vigenza dell’obbligo di formazione del datore di lavoro e dell’obbligo di aggiornamento biennale del preposto è vincolata all’approvazione del nuovo accordo Stato Regioni.
Dunque, per il momento, restano in vigore le periodicità e gli adempimenti previsti dagli accordi attualmente in vigore.
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