Circolare informativa n.39/22
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OGGETTO: Limiti al funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione invernale 2022-2023
Fonte: Confindustria
In attuazione del Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale, il Ministero della transizione ecologica ha definito i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale per la stagione invernale in arrivo. Tali limiti sono entrati in vigore il 6 ottobre 2022 (riferimento normativo: Decreto del 6 ottobre 2022 n. 383).
Per la stagione invernale 2022-2023 i limiti temporali di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, sono ridotti:
- di 15 giorni per il periodo di esercizio e quindi:
- l’accensione è posticipata di otto giorni;
- lo spegnimento è anticipato di sette giorni;
- di un’ora per la durata giornaliera.
In particolare, secondo le limitazioni di cui sopra, l’esercizio degli impianti termici è consentito a seconda del tipo di zona climatica, per:
1) la zona A, in 5 ore giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
2) la zona B, in 7 ore giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
3) la zona C, in 9 ore giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
4) la zona D, in 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
5) la zona E, in 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
6) la zona F, non è prevista alcuna limitazione.
Si allega la tabella dove è possibile consultare l’assegnazione delle zone ai diversi comuni italiani (Allegato 1).
La durata giornaliera di attivazione degli impianti è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno ad esclusione di quelli ubicati nella zona F ove non sono previste limitazioni in merito.
Inoltre, il Decreto prevede che i valori della temperatura dell’aria previsti sono ridotti di 1°C e in particolare la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:
- i 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- i 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
Sono stati previsti dei casi di esenzione dal rispetto delle disposizioni di cui sopra: edifici adibiti a luoghi di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e simili, edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, oltre che agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.
Il dettaglio dei casi esenti dal rispetto delle disposizioni è consultabile all’art. 1 commi 4, 5 e 11 del Decreto in questione, allegato alla presente circolare (Allegato 2).
Il mancato rispetto delle disposizioni previste dal Decreto in questione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro, nei confronti del proprietario, del conduttore, dell’amministratore di condominio e del terzo responsabile.
Infine, riportiamo un link indirizzato ad una pagina dove è possibile consultare alcune indicazioni pratiche predisposte dall’ENEA per l’attuazione del Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale:
Per informazioni rivolgersi a:
Enos Ceschin cell.: 335.6375588 mail: enos.ceschin@applika.net
Pietro Aloisio cell.: 335.6375575 mail: pietro.aloisio@applika.net
Ricordiamo che tutte le circolari informative sono consultabili nella sezione news del ns. sito www.applika.net
Cordiali saluti,
APPLIKA Srl