Circolare informativa n.44/22
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- 44 - 22 Responsabilità del preposto per obbligo di vigilanza
OGGETTO: Responsabilità del preposto per obbligo di vigilanza – Sentenza Cassazione 08/11/22
Il datore di lavoro è titolare di un obbligo di vigilanza sull’osservanza delle misure per la sicurezza sul lavoro da parte dei propri dipendenti. Laddove egli, per la struttura organizzativa aziendale, non vi possa adempiere in prima persona, è tenuto ad individuare un preposto.
Il Testo Unico sulla Sicurezza definisce il preposto come quella figura che “sovrintende (vigila) alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”. Con l’ultima modifica al Testo Unico (L. 215/21) egli ha un espresso obbligo di intervento per modificare comportamenti non conformi o interrompere l’attività lavorativa in situazioni pericolose. L’inadempimento a questo dovere, così come agli altri obblighi attribuitegli dall’art. 19 del Testo Unico, fa sorgere in capo al preposto una responsabilità civile e penale (anche per il preposto di fatto e anche se sprovvisto di apposita formazione).
Sul tema della responsabilità del preposto, riportiamo una sentenza della Corte di Cassazione dello scorso 8 novembre 2022, i cui principi rendono chiaro il “modello collaborativo” secondo cui gli obblighi di vigilanza sono ripartiti tra più soggetti, ciascuno con le proprie responsabilità.
La sentenza in analisi riguarda il ricorso presentato da un preposto ritenuto responsabile di omicidio colposo, nei primi due gradi di giudizio, per l’infortunio mortale avvenuto in un cantere edile.
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, “dando torto” alle ragioni del preposto. La Corte, in ultima istanza, ha ritenuto fondata la responsabilità del preposto a causa del fatto che non aveva adempiuto al suo obbligo di vigilare sulla sicurezza dell’attività posta in essere dai lavoratori.
Alla luce dei principi fissati nella pronuncia della Cassazione, possiamo proporre il seguente schema riepilogativo:
- Rientra nella sfera di responsabilità del preposto l’infortunio causato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa;
- Rientra nella sfera di responsabilità del dirigente l’infortunio dovuto al dettaglio dell’organizzazione dell’attività lavorativa;
- Rientra nella sfera di responsabilità del datore di lavoro l’infortunio derivante dalle scelte gestionali di quest’ultimo;
- Infine, l’infortunio è “responsabilità” del lavoratore quando è causato da un suo comportamento abnorme. Si ribadisce, tuttavia, che l’infortunio derivato da semplice colpa o trascuratezza del lavoratore rimane responsabilità dei soggetti di cui sopra, trattandosi di una situazione di “rischio” che il datore di lavoro è sempre tenuto valutare al fine di prevenire che una negligenza involontaria del lavoratore possa nuocere alla sua sicurezza.
Rimaniamo a Vs. disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Enos Ceschin cell.: 335.6375588 mail: enos.ceschin@applika.net
Pietro Aloisio cell.: 335.6375575 mail: pietro.aloisio@applika.net
Cordiali saluti,
APPLIKA SRL