Circolare informativa n.01/23
OGGETTO: Trasporto di rifiuti in ADR: emanata la circolare del Ministero dei Trasporti che esenta lo speditore per i rifiuti da lui prodotti.
Fonte: Confindustria Alto Adriatico
Con circolare del 21 dicembre 2022, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha precisato i casi di esenzione della nomina del consulente per la sicurezza per il trasporto delle merci pericolose.
La nota esplicativa deriva dagli interventi effettuati da Confindustria-Federchimica in vista della scadenza del 31 dicembre 2022 per la nomina del consulente ADR per la figura dello “speditore”, ovvero per quelle imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo in qualità di speditori (esempio, imprese produttrici di rifiuti).
La nomina del consulente ADR per lo speditore
Questo obbligo di nomina era stato introdotto dall’ADR 2019, con una misura transitoria che prevedeva la deroga a tale obbligo fino al 31 dicembre 2022: ciò significa che la nuova disposizione entra in vigore con il 1° gennaio 2023, in quanto legata all’ADR edizione 2019.
La circolare ministeriale del 21 dicembre 2022 fornisce ora le necessarie precisazioni su tale obbligo, fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorietà o esenzione.
Infatti, il punto 1.8.3.2 dell’accordo ADR prevede che la nomina del consulente ADR si possa non applicare alle imprese nei seguenti casi:
- nel caso in cui le loro attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR);
- nel caso in cui le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (punto 1.8.3.2, lettera b), dell’accordo ADR).
La normativa nazionale
A livello nazionale, le esenzioni dalla nomina del consulente per la sicurezza sono disciplinate dal DM 4 luglio 2000 (che rimanda anche al D. Lgs. 4 febbraio 2000 n. 40) e chiarite nella circolare del 14 novembre 2000: tali esenzioni, precisa ora il Ministero delle infrastrutture con la nota del 21 dicembre 2022, si applicano anche agli speditori che si trovino nelle medesime condizioni operative.
I casi di esenzione dalla nomina del consulente ADR per gli speditori
Le esenzioni applicabili anche per gli speditori dalla nomina del consulente ADR si hanno nei seguenti casi:
- imprese che effettuano trasporto in colli o alla rinfusa, in ambito nazionale, di materie ed oggetti individuati alla categoria 3 e 4 della tabella 1.1.3.6 ADR, per massimo di 24 operazioni di spedizione annue, con un limite di 3 spedizioni al mese e per un totale complessivo di 180 tonnellate (con apposita comunicazione annuale all’Ufficio della Motorizzazione Civile);
- imprese che effettuano operazioni di carico di materie ed oggetti individuati alla categoria 3 e 4 della tabella 1.1.3.6 ADR, in colli o alla rinfusa o anche in cisterna, qualora le materie caricate siano residui di lavorazione e rifiuti prodotti dall’impresa stessa, per massimo di 24 operazioni di spedizioni annue, con un limite di 3 spedizioni al mese e per un totale complessivo di 180 tonnellate (con apposita comunicazione annuale all’Ufficio della Motorizzazione Civile).
La comunicazione annuale alla Motorizzazione
L'esenzione dalla nomina, nei due casi relativi alle 24 operazioni di spedizioni annue, si applica qualora l'impresa comunichi l'intenzione di avvalersene all’Ufficio della Motorizzazione Civile territorialmente competente, prima di dare avvio, per ciascun anno solare, alle operazioni di trasporto. La copia della comunicazione deve accompagnare la merce pericolosa in ciascuna delle stesse operazioni, corredata, a cura dell'impresa, della preventiva annotazione della data, del tipo e della quantità della merce trasportata ogni volta.
L'impresa che si è avvalsa dell'esenzione nell'anno solare precedente deve allegare copia della relativa comunicazione, corredata delle annotazioni per singola spedizione, al momento dell'invio della dichiarazione per il nuovo anno solare.
Il rispetto della normativa ADR
La circolare ministeriale del 21 dicembre 2022 precisa infine che, anche nelle condizioni di non obbligatorietà della nomina del consulente per la sicurezza, gli operatori coinvolti dovranno comunque ottemperare alle prescrizioni previste dall’accordo ADR.
Esenzione in base agli ex marginali 10010 e 10011
Ad oggi non risulta invece confermata l’esenzione in caso di trasporto su strada di merci pericolose di quantitativi limitati, per ogni unità di trasporto, al di sotto dei limiti definiti dalle disposizioni 1.1.3.4 ADR (merci imballate in quantità limitate) e 1.1.3.6 ADR (merci trasportate in quantità limitata), ex marginali 10010 e 10011.
Riepilogando
Come specificato nella notizia A44120, dal 1° gennaio 2023 la normativa ADR (che regola il trasporto su strada delle merci pericolose) estende l’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti anche agli “speditori” di merci pericolose. Per “speditore”, secondo quanto previsto al capitolo 1.2.1 dell’ADR nella versione 2019, si intende qualunque “impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi”.
Ai fini dell’ADR anche i rifiuti sono “merci”, ma i produttori sono stati esentati dall’obbligo di nomina del consulente ADR con il D.M. 4 luglio 2000 per le operazioni di carico di rifiuti per un massimo di 24 trasporti all’anno e per un totale complessivo non superiore a 180 tonnellate.
La circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 40141 del 21 dicembre 2022, esenta i produttori di rifiuti anche in qualità di speditori per il medesimo numero di operazioni (24) e per le medesime quantità annue (180 tonnellate). Al di sopra di queste soglie, il produttore dei rifiuti soggetti a trasporto secondo la normativa ADR sono obbligati dal 1 gennaio 2023 a nominare il consulente ADR sia in qualità di speditori che di caricatori.
Link ad altri documenti:
Circ. MIT 21.12.22 esenzione nomina consulente ADR per speditori
DM 4.7.00 esenzione consulente ADR
Rimaniamo a Vs. disposizione.
Per informazioni rivolgersi a:
Alessia Nosella mail: alessia.nosella@applika.net
Ricordiamo che tutte le circolari informative sono consultabili nella sezione news del ns. sito www.applika.net
Cordiali saluti,
APPLIKA SRL