Circolare informativa n.14/23
- Altre immagini
- Circolare n.14/23
Oggetto: Acque destinate al consumo umano: emanate nuove disposizioni in recepimento della direttiva UE n. 2020/2184 (Decreto Legislativo n. 18/2023)
Con Decreto Legislativo del 23 febbraio 2023 n. 18 è stata recepita la Direttiva del 16 dicembre 2020 n. 2184, che ha disposto la sostituzione delle precedenti disposizioni relative alla qualità delle acque destinate al consumo umano.
Il Decreto in questione (da qui scaricabile), che è entrato in vigore il 21 marzo 2023, nel prevedere specifiche disposizioni per i gestori della rete idrica (acquedotti), stabilisce anche particolari obblighi nei confronti del gestore della distribuzione idrica interna (impianti distribuzione acqua installati all’interno degli edifici) di tutti gli stabili, tra cui rientrano anche quelle delle aziende, delle imprese alimentari e delle mense aziendali pubbliche e private.
Campo di applicazione
Il Decreto in questione ha la finalità di perseguire i seguenti obiettivi:
-) protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, assicurando che le acque siano salubri e pulite;
-) miglioramento dell’accesso alle acque destinate al consumo umano.
Obblighi previsti
Il gestore della distribuzione idrica interna deve:
1) garantire il rispetto dei valori dei parametri di riferimento dell’acqua previsti dal punto di consegna del gestore idro-potabile sino al punto d’uso:
2) effettuare controlli volti a verificare che le acque destinate al consumo umano siano salubri, pulite e soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a) non contengono microrganismi, virus e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;
b) soddisfano i parametri microbiologici, chimici, legionella e piombo previsti;
c) sono conformi ai valori per parametri supplementari che potranno essere previsti da appositi Decreti del Ministero della salute.
Obblighi previsti per gli edifici prioritari o locali prioritari
Ad integrazione delle disposizioni ricomprese nel capitolo precedente, nel caso di edifici prioritari o locali prioritari, il gestore della distribuzione idrica interna deve anche:
-) effettuare una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni, con particolare riferimento ai parametri della legionella e del piombo, secondo i principi generali stabiliti dal Rapporto ISTISAN 22/32;
-) adottare le necessarie misure preventive e correttive, proporzionate al rischio, per ripristinare la qualità delle acque nei casi in cui si evidenzi un rischio per la salute umana derivante da questi sistemi.
Nei casi di non conformità ai punti d’uso nei locali degli edifici prioritari ricondotte al sistema di distribuzione idrico interno o alla sua manutenzione, il gestore della distribuzione idrica interna deve adottare tutte le misure correttive atte a sanare le non conformità riscontrate.
Sanzioni
Salvo che il fatto non costituisca reato, il mancato rispetto delle disposizioni previste dal Decreto in questione, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa:
-) da 5.000 a 30.000 euro per il gestore della distribuzione idrica interna che non assicura che l’acqua destinata al consumo umano rispetti i valori qualitativi previsti;
-) da 5.000 a 30.000 euro per chiunque utilizzi in un’impresa alimentare, mediante incorporazione o contatto, acque che non sono salubri, pulite o che:
a) contengono microrganismi, virus e parassiti, o altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;
b) non soddisfano i parametri microbiologici, chimici, legionella e piombo previsti;
c) non sono conformi ai valori per parametri supplementari che potranno essere previsti da appositi Decreti del Ministero della salute;
seppur lo sia nel punto di consegna (contattore), per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l’immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano, che ha conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale e ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute dei consumatori interessati;
-) da 500 a 12.000 euro per chiunque non osserva l’obbligo di implementazione delle misure dirette a escludere rischi di contaminazione di acque destinate a consumo umano con quelle destinate esclusivamente a usi specifici diversi da quello potabile;
-) da 500 a 5.000 euro per il gestore della distribuzione idrica interna che, ove previsto, non implementi la valutazione e la gestione del rischio del sistema di distribuzione idrica interno degli edifici prioritari;
-) nel caso di inosservanza dei provvedimenti imposti dalle competenti Autorità per ripristinare la qualità delle acque destinate al consumo umano a tutela della salute umana:
*) da 250 a 2.000 euro se riguardano edifici o strutture in cui l’acqua non è fornita al pubblico;
*) da 4.000 a 24.000 euro se riguardano edifici o strutture in cui l’acqua è fornita al pubblico.
Rimaniamo a Vs. disposizione.
Per informazioni rivolgersi a:
Dott.ssa Chiara Gasparini cell.: 334/2973335 mail: agroalimentare@applika.net
Ricordiamo che tutte le circolari informative sono consultabili nella sezione news del ns. sito www.applika.net
Cordiali saluti,
APPLIKA SRL