Circolare informativa n.23/22
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OGGETTO: La nuova ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022 e i dispositivi di protezioni delle vie respiratorie
L’Ordinanza in oggetto prevede, dal primo maggio, l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:
a) “per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.”
Inoltre, continua l’Ordinanza, è previsto l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, per gli “utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017”.
In ogni caso nel provvedimento viene comunque “raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico”. Mentre “non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva”.
Non sono previsti cambiamenti, invece, per gli ambienti scolastici per cui rimane attiva la normativa vigente e in cui resta l’obbligo, con alcune eccezioni, di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva).
Ricordiamo poi che il Ministro della Salute ha recentemente firmato anche un’Ordinanza che riguarda i viaggi all’estero: il Passenger locator form (Plf), modulo utilizzato dalle autorità sanitarie per i viaggi fuori dal territorio nazionale, dal 1° maggio non sarà più necessario.
I luoghi di lavoro: protocolli condivisi, protezioni e pubblica amministrazione
Nei luoghi di lavoro privati continuano ad essere applicabili i protocolli condivisi che, costituiscono ancora “il riferimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e produttive”.
È previsto che il 4 maggio imprese e sindacati si incontrino per valutare una proroga o una modifica delle attuali regole, magari trasformando le indicazioni per i dispositivi di protezione in una semplice raccomandazione.
Per la pubblica amministrazione una recente Circolare - Circolare n. 1/2022 del 29 Aprile 2022 – riporta alcuni esempi di utilizzo raccomandato o non necessario delle mascherine FFP2.
Utilizzo raccomandato:
- “per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive;
- per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;
- nel corso di riunioni in presenza;
- nel corso delle file per l’accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio bar interni, code per l’ingresso in ufficio);
- per coloro che condividano la stanza con personale c.d. ‘fragile’;
- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;
- negli ascensori;
- in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente”.
Utilizzo non necessario:
- “in caso di attività svolta all’aperto;
- in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente;
- in ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi, scalinate) in cui non vi sia affollamento o si mantenga una distanza interpersonale congrua”.
Dunque, continua la circolare, ciascuna amministrazione dovrà “adottare le misure che ritiene più aderenti alle esigenze di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, tenendo ovviamente conto sia dell’evoluzione del contesto epidemiologico che delle prescrizioni di carattere sanitario eventualmente adottate, anche a livello locale, dalle competenti autorità”.
Le novità dal primo maggio: green pass e obblighi vaccinali
Quello che è invece chiaro è che non sono previsti, almeno per il momento, cambiamenti sui certificati verdi, i green pass, base o rafforzati, le cui novità dipendono da quanto stabilito dal DL 24/2022.
Con il primo maggio il green pass viene quasi archiviato.
Dal primo maggio sarà ancora utile per dimostrare l’avvenuta vaccinazione o guarigione, ma non sarà più obbligatorio per accedere a luoghi di lavoro e locali pubblici, con l’eccezione degli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle Rsa per cui resta la sospensione dal lavoro per chi non si vaccina, fino al 31 dicembre.
Ad esempio la certificazione verde non sarà più necessaria per:
- palestre e piscine al chiuso,
- feste e cerimonie,
- convegni e congressi,
- discoteche e sale da gioco,
- cinema e a teatro,
- bar e ristoranti al chiuso,
- hotel,
- mostre e fiere…
E il green pass non sarà più richiesto sui luoghi di lavoro, pubblici o privati.
Ricordiamo tuttavia che l'obbligo di vaccinazione resterà in vigore fino al 15 giugno per il personale scolastico, le forze dell’ordine e, più in generale, per tutti i cittadini dai 50 anni in su. Il vaccino rimarrà poi obbligatorio fino al 31 dicembre soltanto per il personale sanitario e delle Rsa, rimanendo un requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Enos Ceschin cell.: 335.6375588 mail: enos.ceschin@applika.net
Pietro Aloisio cell.: 335.6375575 mail: pietro.aloisio@applika.net
Cordiali saluti,
APPLIKA Srl