Circolare informativa n.24/22
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OGGETTO: Nuovi reati presupposto 231. Le ultime integrazioni al D.lgs. 231/2001 sulla responsabilità penale-amministrativa degli enti.
Dall’entrata in vigore del D.lgs. 231 nell’anno 2001 con la sola categoria dei reati di corruzione, il catalogo dei reati che presumono la responsabilità penale-amministrativa delle aziende è stato progressivamente allargato. Ad oggi infatti, il numero dei reati-presupposto supera ampiamente il centinaio, ciò comportando un’esposizione al rischio di commissione reati da parte di un numero sempre maggiore di attività e di funzioni d'impresa.
Qui di seguito riassumiamo dunque le ultime integrazioni al Decreto 231 dal 2019 ad oggi.
I reati tributari
I reati tributari sono stati introdotti nel Decreto 231 all’art. 25 – quinquiesdecies, per opera della legge n. 157/2019 (riforma dei reati tributari) e del D.lgs. n. 75/2020 (decreto attuativo della direttiva UE 2017/1371, c.d. direttiva PIF, in materia di “lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’UE mediante il diritto penale”) . Le fattispecie di reato aggiunte sono le seguenti:
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti;
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- Occultamento o distruzione di documenti contabili;
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;
- Dichiarazione infedele;
- Omessa dichiarazione;
- Indebita compensazione.
Gli ultimi tre reati elencati rilevano, ai fini della responsabilità amministrativa dell’ente, solamente se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l’IVA e per un importo superiore a Euro 10 milioni.
I reati contro la Pubblica Amministrazione
Il D.lgs. n. 75/2020 aggiunge altresì alcuni nuovi reati contro la Pubblica Amministrazione, oltre alla previsione dei reati di contrabbando:
- all’art. 24 del D.lgs. 231/01 sono stati aggiunti i seguenti reati: frode nelle pubbliche forniture; frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- nell’art. 25 del D.lgs. 231/01 sono stati ulteriormente introdotti i reati di peculato (escluso il peculato d’uso), peculato mediante profitto dell’errore altrui, abuso d’ufficio (sono tutti reati che riguardano soltanto gli enti pubblici);
- infine è stato introdotto ex novo l’art. 25 – sexiesdecies, D.lgs. 231/01 dedicato ai reati di contrabbando.
I delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
Tali delitti sono stati inseriti all’art. 25 – octies.1 del Decreto 231 mediante il D.lgs. 184/2021 in recepimento della direttiva Europea 2019/713 relativa alla “lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti”. Nello specifico, si tratta di:
- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (ad esempio: software per produrre carte di credito digitali false);
- Frode informatica (non solo se realizzata, come già previsto dall’art. 24, ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione Europea, ma anche nel caso in cui provochi un trasferimento di denaro o di valore monetario anche virtuale).
Cosa intendiamo esattamente per mezzi di pagamento diversi dai contanti?
Si tratta di qualsiasi strumento, diverso dalla moneta a corso legale, che permette all’utente di trasferire denaro o valore monetario. Non solamente di carte di credito o di pagamento, ma anche strumenti come le criptovalute, Satispay o altre piattaforme/software, che permettono di trasferire valore in diverse forme.
I reati contro il patrimonio culturale
La Legge 9 marzo 2022, n. 22 ha per ultimo introdotto nel catalogo 231 i reati contro il patrimonio culturale, stabilendo che quando tali reati vengano commessi a vantaggio oppure nell’interesse di un ente, viene disposta la responsabilità di quest’ultimo con conseguente irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ed interdittive. I due nuovi articoli inseriti nel Decreto 231 sono i seguenti:
- 25-septiesdecies – delitti contro il patrimonio culturale, contenente i seguenti reati:
- Furto di beni culturali (art. 518-bis p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-noviesp.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-deciesp.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undeciesp.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies p.)
- Contraffazione di opere d’arte (art. 518-quaterdecies p.)
- 25-duodevicies – riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, riferito ai seguenti reati:
- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexiesp.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies p.)
Alla luce dei succitati nuovi reati-presupposto, è opportuno che l’Organismo di Vigilanza, laddove l’Ente sia già dotato di MOGC, valuti l’esigenza di aggiornare il modello organizzativo 231.
Laddove invece l’Ente non abbia ancora un modello, l’Organo di controllo interno dell’Ente dovrà attivarsi verso gli organi dirigenti-amministrativi della società sottoponendo loro l’esigenza di effettuare un risk assessment delle attività aziendali.
Per maggiori approfondimenti, invitiamo a consultare la sezione news del sito dello studio legale Barbaresco (cliccando qui) oppure, per informazioni rivolgersi all’ufficio gestione 231 Dott.ssa Ghet Gabriela. Cell. 328 711 6374, mail gestione231@applika.net
Cordiali saluti,
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