21/07/2026 – LA NOMINA DEL PREPOSTO: chiarimento della Corte di Cassazione

Numero Circolare: 36/2026

Due recenti pronunce della Corte di Cassazione ribadiscono un principio fondamentale per la sicurezza nei luoghi di lavoro: la nomina del preposto non può essere ridotta a un mero atto formale, ma deve tradursi in una figura realmente operativa e formata.

Con la sentenza n. 23909 del 30 giugno 2026, la Cassazione ha chiarito che l’obbligo di individuare uno o più preposti, introdotto dal D.Lgs. 81/2008, ha un valore sostanziale ai fini della tutela dei lavoratori. In un caso esaminato, il Tribunale aveva ritenuto di scarsa rilevanza la mancata formazione, la carenza di sorveglianza sanitaria e l’assenza della nomina del preposto, in assenza di pericoli concreti. La Cassazione ha invece ribaltato l’impostazione, affermando che questi elementi sono pilastri essenziali del sistema di prevenzione e la loro mancanza genera di per sé un rischio, non riducibile a una semplice lacuna documentale.

A rafforzare questo orientamento si aggiunge la sentenza n. 2768/2025, in cui la Corte ha evidenziato come la mancata investitura formale del preposto possa configurare un indice di gestione inadeguata della sicurezza, con possibili ripercussioni anche sulla responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Nel caso specifico, l’assenza di una nomina chiara aveva di fatto trasferito sul lavoratore compiti di valutazione delle procedure che sarebbero invece spettati a una figura formata e responsabilizzata.

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