Aggiornamento Testo Unico Sicurezza a luglio 2023

Numero Circolare: 24/2023

È stato pubblicato il nuovo testo aggiornato del D.lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) nella versione di luglio 2023.

Tra i vari aggiornamenti che sono stati apportati ci focalizziamo su due aspetti principali.

Versione definitiva del Decreto Legge Lavoro

D.L. 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85)

Come già riferito nella precedente circolare n. 18/23, il D.L. Lavoro è intervenuto sul Testo Unico Sicurezza con le seguenti modifiche:

  • Il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria dovrà essere nominato non solo nei casi previsti dal Testo Unico Sicurezza, bensì anche laddove lo preveda il DVR. Una tale modifica risponde alla necessità di dare rilievo alle esigenze che nel concreto emergono nei contesti lavorativi, al di là delle fattispecie delineate dalle norme di legge;
  • Al fine di ridurre gli infortuni, si estende espressamente anche ai lavoratori autonomi – che compiono opere o servizi – l’applicazione delle misure di sicurezza previste dal titolo IV del D.lgs. 81/2008 per i cantieri temporanei o mobili;
  • Il medico competente, in occasione delle visite  di assunzione (visite di idoneità iniziale),  dovrà richiedere  al  lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e dovrà tenere conto del suo contenuto ai fini della formulazione  del  giudizio  di  idoneità. Su questo aspetto, la modificazione apportata dalla legge di conversione riguarda la precisazione che l’obbligo in esame non sussiste nei casi in cui la cartella sia oggettivamente irreperibile;
  • Maggior controllo sull’applicazione degli accordi in materia di formazione per la sicurezza sul lavoro e sul rispetto della normativa applicabile alla formazione sia da parte dei soggetti che la erogano, sia da parte dei destinatari dell’obbligo formativo;
  • Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro deve, oltre ad attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza, altresì acquisire e conservare agli atti, per  tutta la durata del noleggio,  una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico degli utilizzatori;
  • Il datore di lavoro che fa uso di  attrezzature  che richiedono conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo  idoneo e sicuro. Specularmente a questa novità, lo stesso D.L. del 4 maggio introduce sanzioni di natura penale in caso di mancato rispetto dell’obbligo posto in capo al datore di lavoro.

Rischio legato ai danni da calore

È stata inserita la nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro per la tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore (nota del 13/07/2023).

In aggiunta alle regole già esistenti sintetizzate nella ns. precedente circolare n. 23/23, nella nota l’INL sottolinea che:

  • Le mansioni che espongono i lavoratori alle vulnerabilità del caldo (con aumento del rischio infortunistico) sono le attività non occasionali all’aperto, in particolare nei settori dell’edilizia civile e stradale, comparto estrattivo, settore agricolo e della manutenzione del verde, comparto marittimo e balneare;
  • Resta ferma la possibilità per le aziende, nel caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo o “percepite”, di richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria evocando la causale “eventi meteo”. Si considerano elevate le temperature superiori a 35° centigradi;
  • Durante le ispezioni andrà verificata la presenza nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e nel Piano Operativo di Sicurezza (POS) della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione previste. In caso di mancanza, la ripresa delle attività lavorative è condizionata all’adozione di tutte le misure riportate nel verbale di prescrizione.

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