Etichettatura prodotti vitivinicoli e aromatizzati

Numero Circolare: 3/2024

Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha consentito, sino al prossimo 8 marzo 2024 di poter:

  1. Utilizzare l’etichetta dei prodotti vitivinicoli e aromatizzati recante il simbolo “i” (previsto dalla norma ISO 2760) riprodotto accanto al QR Code che consente il collegamento ove il consumatore può reperire le informazioni obbligatorie relative all’elenco degli ingredienti e ai valori nutrizionali e per quelli dealcolizzati anche il termine minimo di conservazione;
  2. Commercializzare, entro tale data, detti prodotti nel mercato nazionale.

Il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il Decreto del 7 Dicembre 2023 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2024 n. 17) ha emanato nuove disposizioni in merito all’applicazione della normativa comunitaria che ha previsto l‘obbligo di dover riportare nell’etichettatura dei prodotti vitivinicoli (di cui al Regolamento UE n. 1308/2013) la dichiarazione nutrizionale, l’elenco degli ingredienti e per quelli dealcolizzati anche il termine minimo di conservazione.

Disposizioni

In vista del fatto che:

  • l’8 Dicembre 2023 è entrata in vigore la normativa europea (di cui al Regolamento UE n. 1308/2013) che ha previsto l’obbligo per i prodotti vitivinicoli di dover riportare in etichetta la dichiarazione nutrizionale, l’elenco degli ingredienti e per quelli dealcolizzati anche il termine minimo di conservazione
  • la citata normativa comunitaria (di cui al Regolamento UE n. 1308/2013) consente di poter fornire le informazioni obbligatorie per via elettronica, limitando così l’obbligo previsto nel dover riportare nell’etichetta apposta sulle bottiglie la sola indicazione del valore energetico e l’indicazione degli ingredienti che provocano allergie o intolleranze alimentari (di cui all’allegato II del Regolamento UE n. 1169/2011)
  • è stato individuato, quale forma elettronica per la fornitura delle informazioni di cui trattasse, un QR Code da riportare in etichetta identificandolo, nelle more dell’adozione del relativo atto delegato della Commissione, con il simbolo ISO 2760 identificato con la lettera “i”, universalmente riconosciuto ed utilizzato per dare una corretta informazione al consumatore
  • la Commissione europea in data 24 novembre 2023 ha fornito chiarimenti (di cui alla Comunicazione n. C/2023/1190) in merito alla corretta applicazione della normativa europea in materia (di cui al Regolamento UE n. 1308/2013);
  • i chiarimenti in questione sono stati forniti dalla Commissione a ridosso dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni e che molte aziende, al fine di rispettare i termini stabiliti, hanno provveduto alla stampa delle nuove etichette riportanti il QR Code con accanto il simbolo “i”;
  • il simbolo “i” è consentito dalla normativa in materia ambientale (di cui all’art. 219, comma 5, del Decreto Legislativo n. 152/2006 *) e per indicare le informazioni obbligatorie relative all’imballaggio e ai materiali di imballaggio;

il Ministero, al fine di assicurare il rispetto dei principi di sostenibilità economica, ambientale e di consentire lo smaltimento delle etichette riportanti il simbolo ISO “i”, ha:

  • concesso la possibilità di poter etichettare e commercializzare i vini e i prodotti vitivinicoli aromatizzati con le etichette riportanti il simbolo ISO 2760 “i” accanto al QR Code che rimanda alle informazioni relative alla lista degli ingredienti ed alla dichiarazione nutrizionale, fino al prossimo 8 marzo 2024;
  • disposto che il vino ed i prodotti vitivinicoli recanti l’etichetta non conforme possono essere commercializzati solamente nel territorio nazionale;
  • previsto l’applicazione sella sanzione amministrativa da 250 Euro a 5.000 Euro (di cui all’articolo 74, comma 1, della Legge n. 238/2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino), per chiunque detiene o vende prodotti vinicoli non conformi alle disposizioni che regolamentano la designazione, la denominazione e la presentazione dei prodotti vitivinicoli (di cui al Regolamento UE n. 1308/2013 e al Decreto in analisi).

Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Ai fini dell’identificazione e classificazione dell’imballaggio, i produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.

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