Impiego/ immissione sul mercato di diisocianati e obbligo di formazione

Numero Circolare: 17/2023

Il Regolamento REACH (Regolamento UE 2020/1149) ha imposto alcune restrizioni per l’immissione sul mercato e l’uso di diisocianati o sostanze contenti diisocianati con concentrazioni maggiori di 0,1% in peso.

Cosa sono i diisocianati

I diisocianati sono un gruppo molto ampio di composti chimici classificati come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1. I prodotti che possono contenere diisocianati sono, ad esempio:

  • Le resine bicomponenti,
  • Gli adesivi,
  • I sigillanti,
  • I rivestimenti,
  • Le schiume,
  • Le vernici e le pitture.

I settori coinvolti possono essere: le carrozzerie, l’edilizia, la produzione di mobili, la produzione di componenti per l’automotive, ecc..

Le restrizioni all’uso dei diisocianati

A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale dei diisocianati è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata. I datori di lavoro devono quindi garantire che gli utilizzatori di diisocianati abbiano completato una formazione sul loro uso sicuro.

L’obbligo di formazione è rivolto alle aziende che utilizzano, in vario modo, miscele contenenti diisocianati in concentrazione superiore allo 0,1%. Per verificare il livello di concentrazione è necessario leggere la scheda di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati e controllare se, tra le sostanze, sono citati i diisocianati.

Le restrizioni per l’immissione sul mercato

Dal 24 febbraio 2022 è vietato immettere sul mercato europeo i diisocianati in quanto tali, o come costituenti di miscele (se in misura superiore allo 0,1%) se non sono rispettate le seguenti condizioni per il fornitore:

  • Garanzia che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di formazione degli utilizzatori industriali e professionali, formazione da effettuarsi entro il 24 agosto 2023, garantendo anche che il destinatario disponga dei materiali didattici e abbia accesso ai corsi di formazione;
  • L’imballaggio deve riportare la dicitura “a partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”.

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