Modifiche al Testo Unico Sicurezza (L. 203/2024)

Numero Circolare: 1/2025

La legge 13 dicembre 2024, n. 203 ha apportato alcune modifiche al Testo Unico Sicurezza (D.lgs. 81/2008) le quali entreranno in vigore il 12/01/2025. Tra le varie tematiche toccate, portiamo alla vostra attenzione i seguenti punti:

  • Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, le visite mediche preventive sono ora estese anche alla fase pre-assuntiva.
  • Il medico è inoltre tenuto a considerare gli esami clinici già effettuati dal lavoratore, al fine di evitare inutili duplicazioni, laddove questo sia compatibile con le finalità della visita.
  • Sulle tipologie di visite comprese dalla sorveglianza sanitaria, elencate all’interno dell’art. 41 D.lgs. 81/2008, è stata riformulata la lettera e-ter) che già prevedeva una visita medica precedente  alla  ripresa  del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore  ai  sessanta  giorni  continuativi. Tale visita medica, ora, andrà eseguita solo qualora  sia ritenuta necessaria  dal  medico  competente,  al  fine  di verificare l’idoneità alla mansione. Qualora  non  ritenga necessario procedere alla visita, il medico  competente  è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità  alla  mansione specifica.
  • Quanto ai locali sotterranei e semi sotterranei, ne è stato consentito l’uso, salvo che non vi siano emissioni di agenti nocivi e che siano garantiti i requisiti tecnici di cui all’Allegato IV del D.lgs. 81/2008 (Requisiti dei luoghi di lavoro) e  le  idonee  condizioni  di   aerazione,   di illuminazione e di microclima. l’impiego di questi locali deve essere preventivamente comunicato all’ispettorato Nazionale del Lavoro con documentazione tecnica allegata (individuata con  apposita circolare dell’INL).

Vuoi maggiori informazioni?

    (privacy policy)

    To top