Numero Circolare: 1/2025
La legge 13 dicembre 2024, n. 203 ha apportato alcune modifiche al Testo Unico Sicurezza (D.lgs. 81/2008) le quali entreranno in vigore il 12/01/2025. Tra le varie tematiche toccate, portiamo alla vostra attenzione i seguenti punti:
- Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, le visite mediche preventive sono ora estese anche alla fase pre-assuntiva.
- Il medico è inoltre tenuto a considerare gli esami clinici già effettuati dal lavoratore, al fine di evitare inutili duplicazioni, laddove questo sia compatibile con le finalità della visita.
- Sulle tipologie di visite comprese dalla sorveglianza sanitaria, elencate all’interno dell’art. 41 D.lgs. 81/2008, è stata riformulata la lettera e-ter) che già prevedeva una visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi. Tale visita medica, ora, andrà eseguita solo qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente, al fine di verificare l’idoneità alla mansione. Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
- Quanto ai locali sotterranei e semi sotterranei, ne è stato consentito l’uso, salvo che non vi siano emissioni di agenti nocivi e che siano garantiti i requisiti tecnici di cui all’Allegato IV del D.lgs. 81/2008 (Requisiti dei luoghi di lavoro) e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima. l’impiego di questi locali deve essere preventivamente comunicato all’ispettorato Nazionale del Lavoro con documentazione tecnica allegata (individuata con apposita circolare dell’INL).